L'accusa
Art. 582 Codice Penale
Chiunque
cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Se
la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna
delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585,
ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte
dell'articolo 577, il delitto è punibile
a querela della persona offesa.
La difesa
Art. 85 Codice
Penale
Nessuno
può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento
in cui lo ha commesso, non era imputabile.
È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.
Art. 220 Codice
di Procedura Penale
1.
La perizia è ammessa
quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono
specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
2.
Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di
sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la
professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la
personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da
cause patologiche
È imputabile chi ha la capacità d'intendere e di volere.
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